Responsabilità civile

Sono numerose le situazioni che possono dar luogo a responsabilità civile; la nostra società, fatta di relazioni, ci porta a scontrarci con soggetti che con il loro comportamento possono causare un danno che giuridicamente è risarcibile.

È possibile che ciò si verifichi nel caso di possesso di animali, case o veicoli, nei rapporti fra genitori e figli minorenni, allievi e insegnanti, padroni di casa e domestici, oppure nei confronti di prestatori d'opera (avvocato, commercialista, medico, ingegnere, idraulico, elettricista ecc...).

La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche; essa ha più significati: come istituto si fonda su una molteplicità di norme distribuite in due grandi gruppi che riguardano la responsabilità per fatto illecito e la responsabilità nell’adempimento delle obbligazioni (artt. 2043 e 1218 c.c.).

All'interno della responsabilità civile si rinviene la disciplina del cosiddetto "fatto illecito", descritto in via generale dall'art. 2043 c.c.:
«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

Il risarcimento del danno nell'inadempimento delle obbligazioni risulta dalla fusione di due elementi: il danno emergente e il lucro cessante come recita l'art. 1223 c.c..

Il danno emergente si quantifica nelle spese sostenute dal danneggiato in seguito all'evento che ha prodotto il danno (ad esempio spese mediche e carrozziere negli incidenti stradali); il lucro cessante invece, è costituito dal mancato guadagno conseguente al fatto (nell'esempio dell'incidente stradale si può calcolare il presunto guadagno mancato per un ipotetico professionista che rallenta l'attività o la deve interrompere per le lesioni riportate).

Il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso ovvero se vi è un nesso di causalità tra il fatto e il danno subito.
Quando il proprietario di un edificio  o di altra costruzione, ad esempio, viene chiamato a rispondere dei danni cagionati dalla loro rovina, questi deve dimostrare l'inesistenza del nesso di causalità, (difetto di manutenzione o vizio di costruzione),  come statuisce l'art. 2053 del codice civile.  

Vi sono diversi casi in cui si può chiedere il risarcimento dei danni subiti da chi non ha usato l’ordinaria diligenza nell’assolvere alle proprie funzioni o attività.

Caso tipico è la responsabilità dei professionisti quali l’avvocato, il commercialista, il medico oppure l’ingegnere per fare qualche esempio, i quali devono improntare il loro comportamento, nell'adempimento delle obbligazioni, su criteri di diligenza e buona fede come richiamato dal codice (art.1176 c.c.).

La diligenza del professionista deve essere riferita alle caratteristiche tecnico-scientifiche e morali della professione esercitata.

Nel caso dei contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati dai soggetti -avvocato, commercialista, medico, notaio, ingegnere- con i clienti, configurandosi un'obbligazione di mezzi e non di risultato, il professionista deve fare tutto il possibile per raggiungere l'obiettivo, rispondendo unicamente sulla base del criterio di diligenza.

Più complessa la responsabilità civile del medico in una struttura ospedaliera. Essa ricorre quando siano lesi la vita o l'integrità psico-fisica di un soggetto.

Il danneggiato può agire per ottenere il risarcimento dei danni sia contrattuale che extracontrattuale nei confronti dell'ospedale e nei confronti del medico che ha determinato l'evento dannoso; c'è una sorta di responsabilità solidale fra la struttura e il dipendente.

La giurisprudenza prevalente considera la responsabilità del medico come contrattuale; ne deriva che spetta a questi dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ad ogni modo è utile conoscere e prevenire le situazioni che possono comportare l'assunzione di responsabilità o il diritto ad un risarcimento da qualunque parte si debba affrontare il problema.

Per questo motivo è utile affidarsi ai consigli di un legale attivandosi per tempo onde evitare di essere coinvolti in situazioni spiacevoli.