Recupero crediti
Il “recupero crediti” si definisce come l’attività che mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la sua obbligazione.
Nell'attività di recupero crediti la difficoltà maggiore è rappresentata dal comprendere la situazione che ci si troverà ad affrontare.
Ogni credito è diverso da un altro ed il percorso da seguire per recuperarlo va affrontato in base alla situazione del debitore.
È meglio sicuramente affidarmi ad un professionista.
L’attività di recupero crediti si articola in 2 diverse fasi:
1. FASE STRAGIUDIZIALE
La scelta di iniziare l’iter di recupero da tentativi stragiudiziali trova la sua ragione nell’evitare l’aggravio di oneri, costi e tempi delle vie legali, ma presuppone anche la collaborazione del debitore.
I mezzi a disposizione per raggiungere il suddetto obiettivo sono: i solleciti epistolari, telefonici e, in alcuni casi, un incontro diretto con il debitore.
L’obiettivo primario di questa fase è quello di tentare di concordare con il debitore un piano di rientro in via bonaria per il recupero -integrale o almeno parziale- del credito in un'unica soluzione o rateizzato, in tempi ragionevoli.
Nel caso in cui si riesca a raggiungere un accordo stragiudiziale è determinante cautelare il creditore e garantire il rispetto degli accordi presi, ad esempio tramite l’acquisizione di maggiori garanzie quali titoli di credito, pegni, ipoteche.
In questa fase è importante porre in essere tutte le tutele del credito che garantiscano, nel caso in cui il recupero stragiudiziale non dia i frutti desiderati, un recupero giudiziale, o che, comunque, diano al creditore che le ha acquisite una posizione di forza nel corso delle trattative.
Dopo comunicazioni via e-mail, fax oppure epistolari senza alcun riscontro, il primo passo formale per tentare il recupero del credito è la messa in mora del debitore tramite un’ultima lettera raccomandata A/R in cui viene intimato il pagamento della somma dovuta entro un termine determinato (di solito 15 giorni) trascorso il quale è possibile avviare l’azione giudiziaria.
2. FASE GIUDIZIALE
Il ricorso al tribunale è l’ultima istanza da valutare quando le trattative stragiudiziali non hanno prodotto alcun risultato per i motivi più disparati: il debitore non è collaborativo, l’accordo raggiunto non ci soddisfa, non siamo riusciti nemmeno a metterci in contatto con il debitore stesso che si rende, di fatto, irreperibile.
Generalmente, l’azione legale viene intrapresa dopo aver verificato che questa consenta realmente il recupero del credito, ovvero solo quando, a seguito degli accertamenti patrimoniali eseguiti nel corso della fase stragiudiziale, emerga un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto.
Ad esempio se il debitore non fosse proprietario di beni pignorabili, sarebbe “sconveniente” avviare l’azione giudiziaria, che comporterebbe soltanto maggiori spese per il creditore senza ottenere il risultato desiderato.
Il principale obiettivo di questa fase è quello di ottenere un titolo esecutivo, ovvero l’atto o il documento in base al quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore, siano essi beni mobili o immobili (l'automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.).
A seconda dei casi, il creditore può agire in diversi modi per far valere i suoi diritti:
a) Ricorso per ingiunzione
Se il creditore è in possesso di prove documentali che attestino il suo diritto, il nostro ordinamento prevede un procedimento sommario che consente di ottenere, in tempi brevi, un titolo esecutivo.
Per avviare tale procedimento è necessario che il credito sia:
- certo (esistente, ovvero provato da documenti quali: contratto, fatture, bolle accompagnatorie, estratto autentico registro IVA ecc.);
- liquido (certo nel suo ammontare);
- esigibile (non sottoposto a termine o condizione).
Nel caso in cui non si verifichino tali condizioni o non si disponga già di un titolo esecutivo che consente di agire subito con atto di precetto, sarà necessario agire in via ordinaria con atto di citazione sempre al fine di ottenere un titolo esecutivo, ma con un notevole prolungamento dei tempi.
b) Precetto su titoli
Se il creditore è già in possesso di titoli esecutivi, ad esempio cambiali o assegni protestati, potrà agire immediatamente per ottenere l’ esecuzione forzata sui beni del debitore; negli altri casi l’esecuzione forzata potrà essere effettuata solo in virtù di titoli esecutivi costituiti mediante sentenza o altri provvedimenti.
Con l’atto di precetto il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine, non inferiore a 10 gg. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il creditore ha la facoltà di chiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento di tutti i beni del debitore fino all’integrale soddisfacimento del proprio credito.
c) Pignoramento dei beni
Il pignoramento ha la funzione di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione forzata e consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto dell’espropriazione e i frutti di essi.
Con il pignoramento, quindi, ha inizio il processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare integralmente il creditore.
d) Sequestro conservativo
Il sequestro conservativo è una misura cautelare diretta a garantire il credito, se vi sia il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia dello stesso quando, per esempio, si presume che il debitore possa “nascondere” i beni oggetto di pignoramento, approfittando delle lungaggini del procedimento ordinario.
Pertanto, ancor prima di iniziare l’azione legale di recupero crediti è possibile vincolare giuridicamente i beni pignorabili del debitore per poi convertire, successivamente (con l’ottenimento della sentenza di condanna esecutiva), il sequestro conservativo in pignoramento.
I presupposti per la concessione del sequestro conservativo sono:
- l'esistenza del credito;
- il pericolo o il fondato timore di perdere la garanzia del credito.
e) Fallimento
In generale, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale e si trovi in stato di insolvenza è possibile attivare la procedura concorsuale di fallimento.
Tale procedura è finalizzata a realizzare coattivamente ed in modo paritario i diritti dei creditori attraverso la liquidazione delle attività presenti nel patrimonio del debitore.
Quanto ai due requisiti, la qualità di imprenditore implica che sono esclusi dalla procedura fallimentare: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, enti pubblici (per i quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa), e le grandi aziende in crisi (per le quali è prevista l'amministrazione straordinaria).
Infine, stato di insolvenza significa che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e può essere provato ad esempio attraverso una serie reiterata di protesti cambiari, un verbale di pignoramento con esito negativo per mancanza di beni pignorabili, ecc...
L’importante è che il debitore non riesca a dimostrare la sua capacità di rimborso anche mediante un piano di rientro.
Con la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore viene privato dei suoi beni (con alcune eccezioni: assegni a carattere alimentare, beni e diritti strettamente personali, ecc) che vengono sottoposti all’amministrazione del curatore fallimentare, il quale redige l’inventario e provvede alla loro liquidazione.
Riepilogando: la strada da seguire per recuperare un credito ha inizio da un tentativo di definizione stragiudiziale contestualmente al quale vanno eseguite le verifiche volte a garantire il credito stesso, e prosegue con l’avvio di un’azione legale, solo se i tentativi effettuati non avranno l’esito sperato; quando si avvia l’azione legale c’è sempre spazio per una trattativa che, ove possibile, è sempre e comunque da preferire rispetto al recupero giudiziale.