Infortunistica stradale
Definizione: tratta del risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale ed è disciplinato dal codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005 n° 209).
La procedura di risarcimento diretto (art. 149) rappresenta certamente l'aspetto di maggior interesse del Codice delle Assicurazioni private.
I presupposti per l'applicazione del risarcimento diretto sono i seguenti:
- il sinistro deve essere avvenuto fra due veicoli a motore entrambi immatricolati in Italia, identificati e regolarmente assicurati
- i danni alla persona devono essere di lieve entità (micropermanenti fino a 9% di invalidità)
- i danni alle cose trasportate devono appartenere al proprietario o al conducente
La tutela del danneggiato si sviluppa anzitutto in ambito stragiudiziale e solo come extrema ratio in ambito giudiziale quando non si sia potuto ottenere un equo risarcimento del danno.
Se le lesioni del danneggiato sono dubbie è necessario indirizzare la richiesta stragiudiziale di risarcimento ad entrambe le compagnie preferibilmente in forma di raccomandata oppure consegnandole a mano.
Con l’indennizzo diretto nell’assicurazione responsabilità civile auto (Rca), gli automobilisti in caso di incidente dovranno rivolgersi direttamente alla propria assicurazione per chiedere il risarcimento del danno e non alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro.
Saranno poi le compagnie a compensare tra di loro gli importi pagati.
Entro 30 gg dalla richiesta, l'assicuratore può domandare al proprio cliente nuove informazioni per integrare la domanda.
La compagnia deve comunicare la propria offerta di risarcimento, ovvero il proprio motivato rifiuto:
- entro 60gg per i danni al veicolo o a cose
- entro 30gg sempre per danni al veicolo o a cose, se il modulo di constatazione amichevole di sinistro è sottoscritto da entrambi i conducenti
- entro 90gg per i danni alla persona
Anche il passeggero che riporta lesioni nell’incidente, dovrà presentare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava (art. 141).
Accettata l’offerta di rimborso, l’assicurazione dovrà provvedere entro 15 giorni al pagamento dell’importo pattuito.
Nel caso in cui l'offerta dell'assicurazione sia ritenuta insoddisfacente, scaduti i termini, il danneggiato potrà rivolgersi ad un avvocato per iniziare un’azione legale nei confronti della propria compagnia dopo esser ricorso alla media-conciliazione che dal marzo 2012 è obbligatoria.
Al di fuori dell'indennizzo diretto sopra descritto il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicurazione del veicolo responsabile e si ricadrà nella procedura ordinaria.
Gli automobilisti vengono risarciti dalla propria assicurazione nei casi sopra detti ma è sempre meglio farsi aiutare da un legale perchè l'assicurazione ha tutto interesse a tenere il rimborso basso per risparmiare.
Tutto ciò premesso, è importante sapere che ogni singolo sinistro merita di essere valutato scrupolosamente, al fine di stabilire quale sia la migliore procedura da seguire per ottenere, in tempi ragionevolmente brevi, il ristoro di tutti i danni patiti.
Chi rimane coinvolto in un sinistro deve provare, in modo certo ed aderente alla realtà dei fatti, la dinamica dell'incidente.
Infatti, in tema di circolazione stradale è fondamentale il 2° comma dell'art. 2054 c.c. che stabilisce la presunzione di pari responsabilità nel sinistro salvo prova contraria che il danneggiato deve fornire.
Qualora non vi siano feriti gravi e non si incontrino difficoltà di comunicazione con la controparte è possibile compilare il Modulo di Constatazione Amichevole (CAI), avendo cura di prestare la massima attenzione nella sua compilazione.
È importante sapere che tale modello, una volta sottoscritto, costituisce prova della dinamica dell’incidente, presumendosi concordata tra le parti.
Se l'altro conducente rifiuta di firmare il modulo blu si deve compilare integralmente la parte A del modulo riguardante il proprio veicolo mentre per la parte B è sufficiente compilare il punto n.7 (marca e tipo di veicolo, numero di targa e telaio) e indicare al punto n. 8 la Compagnia di assicurazione.
Vanno poi scattate delle foto da varie angolazioni, prima di spostare le vetture, che andranno allegate alla domanda di risarcimento.
Di fronte alle reazioni aggressive dell'altro conducente, chiamare senza esitazione le forze dell'ordine per evitare che persone violente si approfittino della situazione.
Se, invece, fin da subito la dinamica dovesse apparire dubbia e con la controparte non ci dovesse essere sintonia sulle modalità con cui si è svolto l’incidente, è buona cosa interpellare le Autorità competenti (Carabinieri, Polstrada, Polizia Locale…), possibilmente senza spostare i mezzi.
La stessa cosa dicasi nel caso in cui ci fossero dei feriti gravi; dopo aver prontamente chiamato il 118 è bene chiedere l’immediato intervento delle Forze dell'Ordine.
L'assicurato entro 3 gg dal sinistro deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore avvalendosi se possibile del modulo blu (Constatazione Amichevole di Incidente).
È opportuno non riparare il veicolo prima che sia uscito il perito dell'assicurazione a visionarlo e in ogni caso è bene fotografare i danni.
È consigliabile eseguire una perizia medico-legale per quantificare i danni subiti dalla persona in termini di lesione. Nel contempo il danneggiato non può rifiutare di sottoporsi a visita medica da parte dell'assicurazione altrimenti i termini per il risarcimento rimangono sospesi.
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni come recita l'art. 2947 c.c. 2° comma.
Il cd. "danno alla salute" comprende il danno biologico (lesione temporanea e/o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale) ed il danno morale.
Quando si avvertono dei dolori di qualsiasi natura in conseguenza di un sinistro stradale, è importante recarsi subito al Pronto Soccorso, dove i medici potranno valutare l’entità dei danni ed il loro nesso di causalità con l’incidente.
Qualora l'incidente non rientri nella procedura di indennizzo diretto, l'assicurazione deve darne notizia al cliente entro 30 gg dalla ricevuta della denuncia del sinistro e trasmettere la pratica alla Compagnia della controparte. In questo caso l'iter da seguire ritornerà ad essere quello tradizionale.
A margine dell'infortunistica voglio accennare l'argomento delle contravvenzioni sul quale fornisco consulenze per orientarsi in merito alla opportunità di procedere con ricorso.
Per contestarle si possono scegliere due strade:
- ricorso al prefetto
- ricorso al Giudice di Pace
Il Prefetto, nel primo caso, deve pronunciarsi entro 120gg mentre il G. di Pace non è soggetto ad alcun termine. Fino a 1100 euro ci si può rivolgere al Giudice di Pace senza avvocato mentre dal Prefetto si può sempre andare senza avvocato.
Il Prefetto controlla se la contravvenzione è formalmente valida mentre il G. di Pace entra nel merito della contestazione.
Se il Prefetto respinge il ricorso, il ricorrente pagherà il doppio del minimo previsto per legge oltre alle spese mentre il Giudice potrà condannarlo, al massimo, al minimo edittale oltre, anche in questo caso, alle spese del processo.
Infine, la decisione del Prefetto può essere sempre impugnata davanti al G. di Pace mentre quest'ultima andrà appellata in Tribunale.