Diritto di famiglia
Il diritto di famiglia disciplina i rapporti personali fra i coniugi, fra genitori e figli, di parentela e affinità e tutti i rapporti patrimoniali della famiglia.
Il codice civile dedica alla famiglia il primo libro intitolato "Delle persone e della famiglia”.
La separazione e il divorzio sono una branca del diritto di famiglia ed è disciplinata negli articoli 150-158 del codice civile oltre che dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La famiglia è riconosciuta dall’articolo 29 della Costituzione come società naturale fondata sul matrimonio. Alla famiglia fondata sul matrimonio - o famiglia legittima - si contrappone la famiglia di fatto, costituita da persone di sesso diverso che convivono “more uxorio” ed eventualmente dai loro figli.
Nel corso degli anni la famiglia è cambiata nei rapporti fra i suoi componenti ed il diritto si è dovuto adeguare alle nuove realtà.
Infatti, i principi contenuti nel codice civile del 1942 sono stati aggiornati in seguito alla “Riforma del diritto di famiglia”, legge n. 151/1975 che introduce:
- la parità giuridica dei coniugi;
- il riconoscimento dei figli naturali, con i relativi diritti successori;
- un intervento più incisivo del giudice nella vita della famiglia;
- la scomparsa dell'istituto della dote e del patrimonio familiare;
- l’istituzione della comunione legale dei beni dei coniugi come regime patrimoniale della famiglia;
- la potestà esercitata da entrambi i genitori;
- la qualifica di erede e non di usufruttuario conferita al coniuge superstite.
Tuttavia oggi manca una legislazione organica in questa materia.
Infatti è vero che sono state approvate leggi riguardo singole questioni come la suddetta legge n. 151/1975, ma è anche vero che per quanto concerne i diritti dei figli legittimi e naturali non c'è stata una vera equiparazione, soprattutto in tema di successione.
Fra i conviventi di fatto non esistono, come fra i coniugi, i diritti e i doveri reciproci alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale ed alla fedeltà. Il suo carattere di unione libera fa sì che, in ogni momento ed a propria discrezione, ciascuno dei conviventi possa interrompere il rapporto. La reciproca assistenza materiale è oggetto, secondo la giurisprudenza, di una obbligazione naturale.
Il riconoscimento dei figli naturali comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i diritti e doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi; la disciplina dell'affido condiviso va osservata anche per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.
Con la legge n. 54/2006, la cosiddetta legge sull'affidamento condiviso, è stato rivoluzionato l'assetto dei rapporti genitori-figli così come disciplinato dal codice civile.
L'interesse morale e materiale del minore diviene linea-guida nella decisione del giudice.
Questi, nel regolamentare i rapporti genitori-figli, dovrà prediligere, in quanto compatibile con l'interesse del minore, la soluzione dell'affido condiviso, con attribuzione ad entrambi i genitori della potestà.
Importante è il riferimento del nuovo art. 155 c.c. al diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quando la crisi familiare arriva al proposito di uno dei coniugi di troncare, vanno valutate le conseguenze sul piano giuridico che si rifletteranno sulla futura vita di entrambi oltre che dei figli: ci si avvia su una strada senza ritorno poichè il tentativo di conciliazione, il più delle volte, è una sgradevole formalità.
La separazione può essere consensuale o giudiziale.
Nel primo caso è l'effetto di un accordo che viene omologato dal giudice, consistente nella volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, ponendo congiuntamente le condizioni della propria separazione.
La separazione giudiziale invece, può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Da un punto di vista processuale, si instaura un procedimento contenzioso più complesso rispetto alla separazione consensuale, dove invece la pratica è più snella.
Il divorzio, disciplinato principalmente dalla legge n. 898 del 1970, può essere chiesto per varie ragioni, la più comune delle quali si verifica quando sono trascorsi tre anni di ininterrotta separazione personale, giudiziale ovvero consensuale.
Processualmente, la via più veloce è quella di presentare domanda congiunta innanzi al Tribunale, il quale, il più delle volte, decide subito in camera di consiglio.